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= STATUTO =
Oggi
1 febbraio 2003 in Ficarazzi (PA) si costituisce l'Associazione
sportiva dilettantistica non
riconosciuta denominata " Moto Club Le Aquile " regolata
dai seguenti articoli:
Art.
1) SEDE-DURATA
L'Associazione dilettantistica
sportiva "Moto Club Le Aquile" ha sede in Palermo in via
E. Albanese,42 90124
L’Associazione
ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà termine al
31.12.2030;
Art.
2) NATURA E CARATTERISTICHE
L'Associazione
"Moto Club Le Aquile; è un ente non commerciale, non
persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha
carattere assolutamente apolitico.
Art.
3) SCOPO PRINCIPALE
L'Associazione
"Moto Club Le Aquile; è associata alla F.M.I. Federazione
Motociclistica Italiana,
della
quale condivide e fa propri gli scopi ed accetta gli obblighi
derivanti dallo Statuto, dal
Regolamento
Organico, e dagli altri regolamenti federali, che fin d'ora
dichiara di conoscere,
approvare
ed osservare integralmente.
In
quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo,
ne studia i problemi, promuove e
diffonde
la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo
sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico.
Art.
4) ATTIVITA’ CONNESSE
Le
attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento
dello scopo principale sono:
organizzazione
e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e
di veicoli equiparati; organizzazione di attività di turismo
motociclistico; tutela degli interessi degli utenti
motociclistici; promozione ed organizzazione di attività
didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
individuazione dei piloti meritevoli, loro valorizzazione e
sostegno anche mediante attività di promozione e assistenza;
qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali
perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai
prevalente.
Art.
5) PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione
è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative
annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli
associati o da terzi. Inoltre è formato dai beni ed
attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua
proprietà, inerenti lo
scopo
e la finalità dell'Associazione. L'Associazione, in persona del
proprio rappresentante, potrà
compiere
ogni attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia
ritenuta utile, necessaria e
pertinente,
ed in particolare quelle relative alla costruzione,
all'ampliamento,
alla predisposizione ed al miglioramento di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione di aree.
L'Associazione
potrà istituire sede secondaria,
ovvero sezioni distaccate,
sempre per lo scopo e le
finalità
associative. Delle obbligazione assunte dall'associazione
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Art.
6) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI e/o AVANZI
L'Associazione non prevede e fa
divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell'Associazione.
Art.
7) MODALITA' DI ASSOCIAZIONE
Chiunque
può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi
dell'Associazione e la cui
domanda
di iscrizione sia stata accettata dal
Consiglio Direttivo a
maggioranza semplice. Il
Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere
per validi e comprovati motivi la domanda
di iscrizione, dandone per
iscritto comunicazione all’interessato. In caso di diniego, il
richiedente, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla
comunicazione stessa, potrà presentare ricorso alla Commissione
di Appello Federale, con le modalità previste dal Regolamento
Organico della F.M.I.
Art. 8)
ASSOCIATI
Gli associati si distinguono
in:
- fondatori
Sono considerati fondatori coloro
i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea,
hanno promosso la costituzione dell'Associazione,
e versano annualmente la somma
fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di
associati, a tutti gli effetti, salvo quando disposto dal
successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi
degli altri associati.
- vitalizi
Sono
considerati vitalizi coloro i quali, accettati come tali con
deliberazione dell'Assemblea versano "una tantum" la
somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la
qualità di associati a tutti gli effetti, salvo quanto disposto
dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi
degli altri associati.
- onorari
L'Assemblea, su proposta del
Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai
soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza
nell'interesse della Associazione.
- ordinari
Sono
considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la
quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.Ogni
socio, purchè maggiorenne, nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto.
L'adesione, la
quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e
giammai rivalutabili.
Art. 9)
DIRITTI DELL'ASSOCIATO
Gli associati con l'iscrizione, e purché in
regola con tutti i versamenti dovuti all'Associazione, e quindi
da questa alla F.M.I.:
divengono
tesserati della F.M.I. ai sensi e per gli effetti dello Statuto
e del Regolamento Organico della stessa Federazione hanno
diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali della
associazione;
partecipare
a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione;
fregiarsi del distintivo associativo s federale, ricevere la
tessera dalla F.M.I. unico e solo documento comprovante la
qualità di associato, usufruire di tutti i benefici previsti
per l'anno in corso;
presentare
proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo intervenire,
discutere, presentare proposte in Assemblea; e, se maggiorenne,
votare all'Assemblea dell'Associazione anche per l'approvazione
e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione;
proporre
candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi
carica sociale;
presentare
proposta di ammissione di nuovi associati.
L'Associazione
riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e
delle modalità associative, volte a garantire l'affettività
del rapporto, escludendo, altresì, espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 10)
OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO
Gli associati si impegnano a:
versare la quota associativa
annuale;
partecipare attivamente alla
vita sociale;
non perseguire fini di lucro,
in conformità agli scopi
dell'Associazione;
osservare lo Statuto e tutti i
Regolamenti della F.M.I. che dichiara fin d'ora di conoscere,
approvare e ratificare osservare il presente Statuto, le
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
La durata del vincolo associativo è
di un anno solare; ferimento di un tesserato da un Moto Club ad un
altro è ammesso nel corso dell'anno, purché autorizzato
dall'Associazione di provenienza. Gli associati si impegnano a non
compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi
degli interessi e del prestigio del Moto Club, della F.M.I. e dei
loro organi.
Art.
11)
PERDITA DELLA QUALITA'
DI ASSOCIATO
La
qualità di associato si perde:
por dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo;
fa iscrizione ad altro Moto Club, affiliato alla
F.M.I. nei casi consentiti
dal Regolamento Organico della Federazione;
per radiazione a causa di azioni ritenute
disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi salutari
dell'Associazione e della F.M.I.;
per mancato rinnovo dell'Associazione od omesso
versamento della quota associativa, ove si tratti di soci ordinari o fondatori.
Art. 12) PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Nei confronti degli
associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze possono
essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) richiamo o ammonizione scritta;
b) censura:
c) ammenda nella misura rissata dal Consiglio Direttivo;
d) sospensione;
e) radiazione.
Tutti
i provvedimenti
sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere
preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione
degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell'associato.
L'associato al quale sia
stata comminata una sanzione potrà presentare ricorso alla C.A.F
nelle forme e nelle modalità previste dal vigente
Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia della
Federazione Motociclistica Italiana.
Art. 13) ORGANI
Sono organi essenziali e
obbligatori dell'Associazione:
a) L'Assemblea;
b) D Consiglio Direttivo;
e) D Presidente;
Art. 14) L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'organo
sovrano dell'Associazione.
Elegge
in base al principio del voto singolo di ogni associato: il
Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, garantendo la
presenza del rappresentante degli atleti e dei tecnici. Qualora
l'Assemblea lo reputi opportuno, elegge altresì, il Vice
Presidente, il Segretario, il Cassiere economo, il Direttore
sportivo, il Responsabile del Settore Utenza e Turismo, i Sindaci
Revisori. L'Assemblea, con delibera da assumere entro il quarto
mese successivo alla chiusura dell'esercizio che ha durata dal 1°
Gennaio a tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto
economico finanziario. Delibera sull'attività sportiva ed
assistenziale, determina l'ammontare della quota associativa che
ogni associato deve corrispondere al momento dell'Associazione e
dei successivi rinnovi. Definisce i compiti del Segretario e di
tutti gli eventuali collaboratori. L'Assemblea è convocata dal
Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per
l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà
essere, altresì, convocata in seduta straordinaria in qualsiasi
momento dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario,
ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne fanno richiesta
motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali
l'Assemblea è chiamata a deliberare. In quest'ultima ipotesi, il
Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede a convocare
l'Assemblea
entro il termine di giorni trenta della richiesta.
Ogni socio,
purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto. L’avviso di
convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata ad ogni
singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve
contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della
riunione nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno. In caso di
discussione
e quindi di approvazione del rendiconto economico e finanziario
annuale, alla convocazione deve essere allegato il prospetto di
detto rendiconto. In prima convocazione
l’Assemblea
si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di
soci che rappresenti
almeno
la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto,
e delibererà validamente a
maggioranza
semplice dei votanti.
Hanno diritto di
voto i soci regolarmente tesserati nell'anno solare precedente
a quello in cui
ha luogo
l'Assemblea, purché in regola con il tesseramento per il
periodo in corso. In seconda convocazione l'Assemblea si
ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio saranno validamente deliberati, sia in prima che in
seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli aventi diritto al voto. D Presidente
dell'Assemblea determinerà le modalità di votazione.
Art. 15)
ORGANI - DURATA
Il Presidente ed i
membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni
secondo il ciclo olimpico e possono italiani ; italiani;
non aver riportato
condanne per delitto doloso;
non essere stati
assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
o di una Federazione
sportiva
nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente
superiori ad un anno. Al
momento
delle elezioni devono, altresì, essere soci dell'Associazione
da almeno un anno.
Tutte
le cariche sono gratuite.
Tutte
le votazioni per le cariche elettive devono avvenire
esclusivamente a mezzo scheda segreta;l’elezione per
acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.
Art.
16) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione
e da almeno quattro componenti.
Qualora la compagine sia
superiore deve essere garantita in misura proporzionale la rappresentanza dei tecnici e degli atleti.
•
Consiglio Direttivo, qualora non lo abbia fatto l'assemblea,
può eleggere nel suo seno il Vice Presidente.
•
Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga
opportuno; amministra il patrimonio e le rendite sociali e
sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della
sua gestione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo
resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive
senza
giustificato motivo sarà considerato dimissionano. Qualora
venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà,
l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente
convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del
Presidente e dei Consiglieri
Art. 16 bis) IL
PRESIDENTE
Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, anche in giudizio; Convoca
e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire
le deliberazioni;
Relaziona
l'Assemblea sull'andamento della associazione ad è dotato di
tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;Provvede all'esecuzione delle
delibere assembleari e realizza i programmi delle attività
approvate dall'Assemblea;Riceve le domande di ammissione ad
associato; Detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui
potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva
approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella
prima riunione dello stesso.
Art.
18) IL VICE PRESIDENTE
Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea
assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente
stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse della
Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà
risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.
Art.
19) IL SEGRETARIO
Redige
i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo,
tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento
dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura
l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità
generale; d'accordo con il cassiere, provvede alla compilazione
del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre
all'Assemblea. Conserva e tiene a disposizione, per ogni
eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti.
E' altresì responsabile
della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti.
Art. 20) IL CASSIERE ECONOMO
Il Cassiere Economo eletto
dall'Assemblea ha la responsabilità diretta della cassa e
provvede ai vari acquisti previo mandato specifico degli organi
legittimamente preposti sotto il vigile controllo del
Segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata
registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge e
fiscali.
Art.21)
IL DIRETTORE SPORTIVO
Il Direttore Sportivo, nominato
dal Consiglio, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, ha il
compito di organizzare, unitamente ai membri del Consiglio
stesso, tutte le manifestazioni sportive e di dirigere tutta
l'attività sportiva dell'Associazione.
Art.
22) RESPONSABILE SETTORE UTENZA E TURISMO
Il
responsabile al Turismo ed all'Utenza, qualora non sia stato
eletto in seno all'Assemblea, viene animato dal Consiglio
Direttivo, e d'intesa con lo stesso, promuove il turismo
motociclistico in tutte le sue forme e mantiene i rapporti con
la F.M.I. per ciò che concerne l'Utenza ed il Turismo
.
Art.
23) SINDACI REVISORI
L'Assemblea può nominare tre
Sindaci Revisori effettivi e due supplenti all'uopo abilitati,
ed iscritti nel registro dei revisori contabili; i Sindaci
Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente del
Collegio.
Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza
sull'Amministrazione dell'Associazione redigendo apposito
verbale.
Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente ed
eventualmente al Consiglio Direttivo o all’Assemblea, per i
necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa
eventualmente rilevata, registrandola a verbale. I membri del
Consiglio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo, con obbligo di una relazione accompagnatoria.
Art.
24) AFFILIAZIONE ALLA F.M.I.
L'Associazione
resta affiliata alla F.M.I. per tutta la durata dell'anno
sociale, coincidente con solare: inizia il 1° Gennaio e termina
il 31 Dicembre. Al solo fine del mantenimento della
denominazione sociale, l'Associazione deve rinnovare
l'affiliazione entro tre mesi dalla fine del precedente anno
sociale.
Art.
25) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo
scioglimento dell'Associazione, previa deliberazione del
Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la
metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al Consiglio
Direttivo, è discusso in sede di assemblea straordinaria,
appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L'eventuale
patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per
qualunque
causa, dovrà essere devoluto ad altro Moto Club o Ente che
persegue fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea che
ha deliberato lo scioglimento, sentito l'Organismo di
controllo che opera sotto la vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze. Le
passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso la
F.M.I.
sia verso terzi, devono essere soddisfatte
prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e
solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio
Direttivo.In caso di
inadempienza, tali Dirigenti non potranno ottenere il
tesseramento alla F.M.I. sino a che non avranno provveduto
alla piena sistemazione degli impegni della propria
Associazione.
Art.
26) OBBLIGHI DELL'ASSOCiAZIONE
L'Associazione
dichiara di accettare in ogni sua parte, tanto per sé, quanto
per i propri associati il .presente Statuto, nonché lo
Statuto ed i Regolamenti tutti, soprattutto quello di
Giustizia, nonché le deliberazioni della F.M.I. che fui d'ora
dichiara di conoscere, approvare ed osservare. L'Associazione
assume l'obbligo di osservare la clausola compromissoria di
cui all'art. 26 dello Statuto, e quindi di non adire, per
tutto ciò che concerne la propria attività, nessun'altra
Autorità che non sia quella della Federazione Motociclistica
Italiana, della quale accetta ogni deliberazione o decisione.
In
caso di inosservanza delle norme del presente Statuto o dei
regolamenti e delle deliberazioni federali o di gravi
irregolarità amministrative, il Presidente della F.M.I.
potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni, controlli e
riscontri con persone di sua fiducia, ai quali l'Associazione
dovrà facilitare l'accesso nei propri uffici e mettere a
disposizione tutta la documentazione richiesta.
Art.
27) MODIFICHE ALLO STATUTO
Di
propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più
uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può
proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il
progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede
sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per
giorni quindici prima della data di riunione dell'Assemblea e
deve comunque essere inviato in copia unitamente alla
convocazione assembleare.
Per
le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi,
anche in seconda convocazione, un numero di associati che
rappresenti tre quarti del totale degli aventi, diritto al
voto. Il verbale dell'Assemblea con il testo delle modifiche
deve essere trasmesso in doppia copia per l'approvazione alla
F.M.I.
Art.
28) NORME TRANSITORIE
In caso di
incompatibilità le norme dello Statuto e del Regolamento
Organico della F.M.I. sostituiranno di diritto le norme
statutarie dell'Associazione. Per quanto non contemplato nel
presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del
Regolamento Organico della F.M.I.
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