= STATUTO =

 

Oggi 1 febbraio 2003 in Ficarazzi (PA) si costituisce l'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata " Moto Club Le Aquile " regolata dai seguenti articoli:

 

Art. 1)  SEDE-DURATA

 

L'Associazione dilettantistica sportiva "Moto Club Le Aquile" ha sede in Palermo in via E. Albanese,42 90124                         

L’Associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà termine al 31.12.2030;

 

Art. 2)  NATURA E CARATTERISTICHE

 

L'Associazione "Moto Club Le Aquile; è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico.

 

Art. 3) SCOPO PRINCIPALE

 

L'Associazione "Moto Club Le Aquile; è associata alla F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana, della quale condivide e fa propri gli scopi ed accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento Organico, e dagli altri regolamenti federali, che fin d'ora dichiara di conoscere, approvare ed osservare integralmente. In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e

diffonde la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico.

 

Art. 4) ATTIVITA’ CONNESSE

 

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono: organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati; organizzazione di attività di turismo motociclistico; tutela degli interessi degli utenti motociclistici; promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale; individuazione dei piloti meritevoli, loro valorizzazione e sostegno anche mediante attività di promozione e assistenza; qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.                                                                                                            

 

Art. 5) PATRIMONIO

 

Il patrimonio dell'Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. Inoltre è formato dai beni ed attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e la finalità dell'Associazione. L'Associazione, in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento,

alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione di aree. L'Associazione potrà istituire sede secondaria,

ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative. Delle obbligazione assunte dall'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

 

Art. 6)  DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI e/o AVANZI

 

L'Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

 

Art. 7)  MODALITA'  DI ASSOCIAZIONE

 

Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal

Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda

di iscrizione, dandone per iscritto comunicazione all’interessato. In caso di diniego, il richiedente, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione stessa, potrà presentare ricorso alla Commissione di Appello Federale, con le modalità previste dal Regolamento Organico della F.M.I.

 

Art. 8) ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- fondatori

Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea, hanno promosso la costituzione dell'Associazione,

e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quando disposto dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

- vitalizi

Sono considerati vitalizi coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea versano "una tantum" la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

- onorari

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse della Associazione.

- ordinari

Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.Ogni socio, purchè maggiorenne, nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto. L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.

 

Art.  9) DIRITTI DELL'ASSOCIATO

 

Gli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all'Associazione, e quindi da questa alla F.M.I.:       divengono tesserati della F.M.I. ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento Organico della stessa Federazione  hanno diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali della associazione; partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione; fregiarsi del distintivo associativo s federale, ricevere la tessera dalla F.M.I. unico e solo documento comprovante la qualità di associato, usufruire di tutti i benefici previsti per l'anno in corso; presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea; e, se maggiorenne, votare all'Assemblea dell'Associazione anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti   e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; proporre candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale; presentare proposta di ammissione di nuovi associati.                                                                                                          L'Associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'affettività del rapporto, escludendo, altresì, espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 10) OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

 

Gli associati si impegnano a:                                                                                                                                          

versare la quota associativa annuale;                                                                                                                      

partecipare attivamente alla vita sociale;                                                                                                     

non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'Associazione;                                                                     

osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti della F.M.I. che dichiara fin d'ora di conoscere, approvare e ratificare osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.    

La durata del vincolo associativo è di un anno solare; ferimento di un tesserato da un Moto Club ad un altro è ammesso nel corso dell'anno, purché autorizzato dall'Associazione di provenienza. Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio del Moto Club, della F.M.I. e dei loro organi.

 

Art.  11)  PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

 

La qualità di associato si perde:                                                                                                                     

por dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo; fa iscrizione ad altro Moto Club, affiliato alla F.M.I. nei casi consentiti

dal Regolamento Organico della Federazione;          

per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi salutari dell'Associazione e della F.M.I.;

per mancato rinnovo dell'Associazione od omesso versamento della quota associativa, ove si tratti di soci ordinari o fondatori.

 

Art. 12)  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) richiamo o ammonizione scritta;                                                                                                                                       

b) censura:                                                                                                                                                                              

c) ammenda nella misura rissata dal Consiglio Direttivo;                                                                                                    

d) sospensione;                                                                                                                                                                      

e) radiazione.                                                                                                                                                                      

Tutti  i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell'associato.

L'associato al quale sia stata comminata una sanzione potrà presentare ricorso alla C.A.F nelle forme e nelle modalità previste dal  vigente Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana.

 

Art. 13)  ORGANI

 

Sono organi essenziali e obbligatori dell'Associazione:

a) L'Assemblea;                                                                                                                                                                        

b) D Consiglio Direttivo;

e) D Presidente;

 

Art. 14)  L'ASSEMBLEA

 

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Elegge in base al principio del voto singolo di ogni associato: il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, garantendo la presenza del rappresentante degli atleti e dei tecnici. Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, elegge altresì, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere economo, il Direttore sportivo, il Responsabile del Settore Utenza e Turismo, i Sindaci Revisori. L'Assemblea, con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio che ha durata dal 1° Gennaio a tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. Delibera sull'attività sportiva ed assistenziale, determina l'ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell'Associazione e dei successivi rinnovi. Definisce i compiti del Segretario e di tutti gli eventuali collaboratori. L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì, convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne fanno richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In quest'ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede a convocare l'Assemblea entro il termine di giorni trenta della richiesta.

Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto. L’avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di discussione e quindi di approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, alla convocazione deve essere allegato il prospetto di detto rendiconto. In prima convocazione l’Assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti. Hanno diritto di voto i soci regolarmente tesserati nell'anno solare precedente a quello in cui

ha luogo l'Assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio saranno validamente deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. D Presidente dell'Assemblea determinerà le modalità di votazione.

 

Art. 15) ORGANI - DURATA

 

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico e possono italiani ; italiani; non aver riportato condanne per delitto doloso; non essere stati assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una Federazione sportiva nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno. Al momento delle elezioni devono, altresì, essere soci dell'Associazione da almeno un anno. Tutte le cariche sono gratuite. Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta;l’elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

 

Art. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da almeno quattro componenti.

Qualora la compagine sia superiore deve essere garantita in misura proporzionale la rappresentanza dei tecnici e degli atleti.            

• Consiglio Direttivo, qualora non lo abbia fatto l'assemblea, può eleggere nel suo seno il Vice Presidente.                       

• Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno; amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionano. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri

Art. 16 bis)  IL PRESIDENTE

Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, anche in giudizio; Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni; Relaziona l'Assemblea sull'andamento della associazione ad è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;Provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'Assemblea;Riceve le domande di ammissione ad associato; Detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Art. 18) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse della Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.                                                                                                                                               

Art. 19) IL SEGRETARIO

Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci       e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale; d'accordo con il cassiere, provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea. Conserva e tiene a disposizione, per    ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti. E' altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti.

  Art. 20) IL CASSIERE ECONOMO

Il Cassiere Economo eletto dall'Assemblea ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico degli organi legittimamente preposti sotto il vigile controllo del Segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando   anche alle disposizioni di legge e fiscali.                                 

Art.21) IL DIRETTORE SPORTIVO

Il Direttore Sportivo, nominato dal Consiglio, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, ha il compito di organizzare, unitamente ai membri    del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive e di dirigere tutta l'attività sportiva dell'Associazione.

Art. 22) RESPONSABILE SETTORE UTENZA E TURISMO

Il responsabile al Turismo ed all'Utenza, qualora non sia stato eletto in seno all'Assemblea, viene animato dal Consiglio Direttivo, e d'intesa    con lo stesso, promuove il turismo motociclistico in tutte le sue forme e mantiene i rapporti con la F.M.I. per ciò che concerne l'Utenza ed il Turismo .                                                                                                

Art. 23) SINDACI  REVISORI

L'Assemblea può nominare tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti all'uopo abilitati, ed iscritti nel registro dei revisori contabili; i Sindaci Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente del Collegio. Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'Amministrazione dell'Associazione redigendo apposito verbale. Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo o all’Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata, registrandola a verbale. I membri del Consiglio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, con obbligo di una relazione accompagnatoria.

Art. 24) AFFILIAZIONE ALLA F.M.I.

L'Associazione resta affiliata alla F.M.I. per tutta la durata dell'anno sociale, coincidente con solare: inizia il 1° Gennaio e termina il 31    Dicembre. Al solo fine del mantenimento della denominazione sociale, l'Associazione deve rinnovare l'affiliazione entro tre mesi dalla fine del precedente anno sociale.

Art. 25)  SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Lo scioglimento dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei      soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.                         L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per

qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altro Moto Club o Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, sentito l'Organismo di controllo che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso la F.M.I.

sia verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.In caso di inadempienza, tali Dirigenti non potranno ottenere il tesseramento alla F.M.I. sino a che non avranno provveduto alla piena sistemazione degli impegni della propria Associazione.

Art. 26)  OBBLIGHI DELL'ASSOCiAZIONE

L'Associazione dichiara di accettare in ogni sua parte, tanto per sé, quanto per i propri associati il .presente Statuto, nonché lo Statuto ed i Regolamenti tutti, soprattutto quello di Giustizia, nonché le deliberazioni della F.M.I. che fui d'ora dichiara di conoscere, approvare ed osservare. L'Associazione assume l'obbligo di osservare la clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto, e quindi di non adire, per tutto ciò che concerne la propria attività, nessun'altra Autorità che non sia quella della Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetta ogni deliberazione o decisione.

In caso di inosservanza delle norme del presente Statuto o dei regolamenti e delle deliberazioni federali o di gravi irregolarità amministrative, il Presidente della F.M.I. potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni, controlli e riscontri con persone di sua fiducia, ai quali l'Associazione dovrà facilitare l'accesso nei propri uffici e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Art. 27) MODIFICHE ALLO STATUTO

Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data di riunione dell'Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare.

Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti tre quarti del totale degli aventi, diritto al voto. Il verbale dell'Assemblea con il testo delle modifiche deve essere trasmesso in doppia copia per l'approvazione alla F.M.I.

Art. 28) NORME TRANSITORIE

In caso di incompatibilità le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I. sostituiranno di diritto le norme statutarie dell'Associazione. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I.

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